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Sez. L, Sentenza n. 6395 del 22/07/1987 (Rv. 454674 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTI - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTI - IN GENERE - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI DI URGENZA - ORDINE DI SOSPENSIONE DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - COMPETENZA PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454674-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTI - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTI - IN GENERE - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI DI URGENZA - ORDINE DI SOSPENSIONE DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - COMPETENZA PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Nelle ipotesi in cui la condotta denunciata ex art. 700 cod. proc. civ. abbia un momento deliberativo ed uno attuativo, che possono verificarsi in luoghi diversi, deve farsi riferimento, ai fini della Competenza territoriale per la misura d'urgenza richiesta, non al momento deliberativo della condotta denunciata, ma a quello in cui essa si estrinseca ed entra in contatto con la sfera giuridica del denunciante. Pertanto, nel caso in cui il provvedimento d'urgenza richiesto (ante causam) consista nell'ordine di sospensione del pagamento di contributi all'i.N.P.S., deve farsi riferimento non al luogo in cui potrebbe essere emanato l'atto idoneo a realizzare l'adempimento coattivo dell'obbligazione contributiva, ma al luogo di residenza del soggetto obbligato al versamento, essendo questo l'evento pregiudizievole tenuto dall'istante. (V 4781/86, mass n 447479; (V 783/84, mass n 433014; (V 213/80, mass n 403599; (Conf 4117/87, mass n 452893).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)