Sez. L, Sentenza n. 213 del 10/01/1980 (Rv. 403599 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE - REINTEGRAZIONE - GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE - REINTEGRAZIONE - GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.*
Ai fini dell'individuazione del pretore competente per territorio ad emettere i provvedimenti d'urgenza ex artt 700 e 701 cod proc civ occorre avere riguardo al luogo in cui si svolge l'attivita dannosa sulla quale deve incidere il provvedimento richiesto. Pertanto, in caso di licenziamento del lavoratore, con conseguente divieto per lo stesso di accedere nel posto di lavoro, l'attivita potenzialmente dannosa si verifica nel luogo di svolgimento dell'attivita lavorativa e dove il lavoratore percepiva la retribuzione. (Conf 2704/79, mass n 399028; (Conf 1824/79, mass n 398199).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)