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Sez. 3, Sentenza n. 14238 del 17/12/1999 (Rv. 532324 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Ricorso per Cassazione avverso la sentenza irrogativa di sanzione - Deposito dell'originale e notifica del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza - Modalità previste dal secondo comma degli articoli 156 e 157 legge 89/1913 - Osservanza - Deposito della copia del ricorso notificato nel termine previsto dal primo comma dell' art. 369 cod. proc. civ. - Ammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1999-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532324-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Il ricorso per Cassazione avverso la sentenza irrogativa di sanzione disciplinare nei confronti di un notaio, depositato in originale presso la cancelleria della Suprema Corte e notificato al Procuratore Generale presso la Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica della sentenza medesima, rispetta le modalità previste dal secondo comma degli articoli 155 e 156 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e pertanto è ammissibile, se la copia del ricorso notificato è depositata nel termine previsto dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)