Sez. 3, Sentenza n. 8806 del 27/06/2001 (Rv. 547794 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Ricorso per cassazione - Disciplina applicabile - Omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata - Improcedibilità del ricorso.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
Il ricorso per cassazione previsto per il procedimento disciplinare dalla legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89 è soggetto, salvo che per speciali disposizioni concernenti il termine di proposizione e di deposito, alle norme di carattere generale (e relative sanzioni) dettate dal codice di procedura civile, con la conseguenza che, assieme al ricorso per cassazione, deve essere depositata, a pena di improcedibilità ex art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., copia autentica della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)