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Sez. 1, Sentenza n. 8294 del 11/10/1994 (Rv. 488064 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Giudizi di opposizione ad ingiunzione fiscale - Giudice ordinario - Cognizione - Estensione - Sentenza di rigetto dell'opposizione - Natura - Efficacia - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488064-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nei giudizi di opposizione ad ingiunzione fiscale, la cognizione del giudice ordinario non è limitata alla verifica di legittimità dell'atto impositivo impugnato, bensì si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, alla cognizione del merito completo della pretesa fiscale, al fine di riconoscerla fondata o non. Ne consegue che la sentenza di rigetto dell'opposizione, resa a conclusione di detto giudizio, non ha natura di sentenza di mero accertamento, ma, per imprescindibile collegamento con l'ingiunzione di pagamento, di sentenza di condanna con l'efficacia propria dei titoli esecutivi giudiziali. (Nella specie, la S.C., sulla base dell'affermato principio, ha ritenuto corretto il comportamento del giudice di merito, il quale, non limitandosi all'analisi della legittimità formale dell'ingiunzione, su richiesta dell'amministrazione opposta, ha accertato la sussistenza e l'esigibilità dell'obbligazione dell'opponente ed ha emesso la relativa condanna).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)