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Sez. L, Sentenza n. 1948 del 19/02/2000 (Rv. 534165 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità civile - Presupposti - Requisito dell'incollocazione al lavoro - Dimostrazione - Invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni ma inferiore ai sessantacinque - Iscrizione nelle speciali liste del collocamento obbligatorio - Inammissibilità - Necessità dell'iscrizione al collocamento ordinario - Esclusione - Ricorso ad altri mezzi di prova - Ammissibilità - Prova presuntiva - Estremi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534165-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Con riguardo ad invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni (ma inferiore ai sessantacinque) i quali, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 482 del 1968, non possono essere iscritti nelle speciali liste del collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della stessa legge, il requisito dello stato di incollocazione al lavoro, previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 ai fini della concessione dell'assegno di invalidità civile, va inteso come stato di disoccupazione o non occupazione, che può essere provato mediante altri mezzi di prova, anche presuntiva, restando escluso che tali lavoratori debbano necessariamente conseguire o richiedere l'iscrizione al collocamento ordinario; in tal caso, peraltro, la prova deve emergere sulla base di una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti (nella specie, la S.C. - confermando sul punto la decisione di merito - ha escluso che lo stato di incollocazione possa desumersi dalla stessa entità dell'incapacità lavorativa, utile soltanto ad integrare il requisito sanitario per l'erogazione dell'assegno, ovvero dal fatto notorio della penuria di posti di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)