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Sez. 1, Sentenza n. 3392 del 20/02/2004 (Rv. 570340 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE | Contratto - Forma scritta "ad probationem" - Conseguenti limitazioni della prova testimoniale -Inosservanza - Eccezione di parte - Necessità - Proponibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570340-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE

L'inosservanza delle limitazioni inerenti all'ammissibilità della prova testimoniale, ove il contratto abbisogni della forma scritta "ad probationem", integra eccezione in senso proprio, (per la natura privatistica e per la disponibilità degli interessi protetti da quelle limitazioni) e, pertanto, ove non sia tempestivamente fatta valere nel giudizio di merito, non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)