Sez. 1, Sentenza n. 2213 del 16/03/1996 (Rv. 496385 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" | Contratti per i quali è richiesta la forma scritta - Procura verbale - Rilevabilità d'ufficio dell'invalidità - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM"
L'inosservanza della norma sui limiti legali della prova (art. 2725 cod. civ.) non è rilevabile di ufficio, in quanto tali limiti tutelano interessi privatistici e non di ordine pubblico. Pertanto, è utilizzabile la prova testimoniale ai fini della dimostrazione di una procura data verbalmente, in relazione a contratti per i quali è richiesta la prova scritta, qualora la testimonianza sia stata raccolta nell'acquiescenza della parte interessata (nella specie, si trattava di una prova testimoniale tendente a dimostrare che alcuni soggetti avevano ricevuto a mezzo di una telefonata il potere di rappresentare una compagnia assicuratrice nella stipulazione di una polizza fideiussoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)