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Sez. 3, Sentenza n. 7765 del 30/03/2010 (Rv. 612420 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD PROBATIONEM" | Prova testimoniale - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione tempestiva ex art. 157 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612420-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD PROBATIONEM"

L'inammissibilità della prova per testi nei contratti, derivante dalla previsione della forma scritta "ad probationem", non attiene all'ordine pubblico ma alla tutela d'interessi privati, per cui non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine previsto dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)