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Sez. 3, Sentenza n. 4690 del 12/05/1999 (Rv. 526214 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - IN GENERE | Prova per testi del contratto disposta ed eseguita senza opposizione - Derogabilità - Forma scritta "ad substantiam" - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526214-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - IN GENERE

In tema di prova testimoniale dei contratti, il principio per cui le nullità riguardanti l'ammissione e l'espletamento della prova in violazione degli artt. 2721 e segg. cod. civ. hanno carattere relativo, onde non essendo rilevabili d'ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione (art. 157 cod. proc. civ.), trova deroga soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, cioè non per la prova, ma per l'esistenza stessa del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)