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Sez. 5, Sentenza n. 16055 del 02/12/2011 Ud. (dep. 27/04/2012) Rv. 252468 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE | Inquinamento probatorio - Criteri di valutazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252468-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE

Ai fini dell'accertamento dell'inquinamento probatorio - che legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza dal teste - la previsione di cui all'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. richiede la sussistenza di elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a pressioni; tuttavia, nulla vieta che detti elementi siano tratti dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di cogliervi i segni della subita intimidazione; né alcuna valenza può assumere, in senso contrario, il mancato espletamento degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500, comma quinto, cod. proc. pen., trattandosi di attività istruttoria meramente eventuale, alla quale il giudice può attendere se ne ravvisi la necessità, senza esservi, tuttavia, obbligato. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto sintomatica di pressioni esterne la versione radicalmente difforme - rispetto alla originaria narrazione dei fatti, resa agli inquirenti e del tutto identica a quanto affermato dalla parte lesa - fornita dalle testi in sede dibattimentale, tradottasi persino nella ritrattazione di circostanze ammesse dallo stesso imputato di tentata estorsione, non altrimenti spiegabile se non con intimidazioni atte a determinarle ad un atteggiamento di totale reticenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)