Sez. 1, Sentenza n. 6071 del 03/02/1984 Ud. (dep. 28/06/1984) Rv. 165042 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE - POTERE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE - POTERE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI.*
La rinnovazione totale o parziale del dibattimento nel giudizio di appello, quale istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità in detta fase di secondo grado, non ha alcun carattere di obbligatorietà per il giudice, il cui potere di disporla è subordinato, nel suo concreto Esercizio, alla sola condizione che egli ritenga, contro la presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale di primo grado, di non poter decidere allo stato degli Atti. (Conf mass n 157596; (Conf mass n 152649; (Conf mass n 155436).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)