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Sez. L, Sentenza n. 11189 del 29/07/2002 (Rv. 556357 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina attuativa delle direttive comunitarie - Deroga mediante contratto collettivo - Prevalenza della disciplina legale - Limiti - Trattamento più favorevole in concreto - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556357-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

La disciplina legale dell'indennità dovuta all'agente, in caso di cessazione del rapporto, a norma dell'art. 1751 cod. civ. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 303 del 1991 e dal D.Lgs. n. 65 del 1999, per dare attuazione alle direttive comunitarie in materia), fa riferimento al criterio dell'equità (che prevede anche l'esame di tutte le circostanze del caso) non solo per determinare quando l'indennità deve essere erogata, ma anche per la determinazione dell'indennità stessa, e, di conseguenza, deve ritenersi prevalente sulla contrattazione collettiva tutte le volte che l'applicazione del criterio stabilito dalla legge conduca a un trattamento in concreto più favorevole all'agente, restando irrilevante una valutazione ex ante della maggior convenienza della regolamentazione pattizia rispetto a quella legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/02/1999 num. 65 art. 5, Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)