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Sez. U, Ordinanza n. 10312 del 05/05/2006 (Rv. 588603 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Materia contrattuale - Criterio di collegamento stabilito dall'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamato dall'art. 3 della legge n. 218 del 1995 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588603-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Il criterio di collegamento stabilito dall'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale), richiamato dall'art. 3, comma secondo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, individuato per la materia contrattuale, stabilisce che esso si identifica nel luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, ovvero in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, dovendosi intendere la relativa espressione nel senso di individuare il diritto posto a base della domanda cui corrisponde l'obbligazione del convenuto del quale si assume l'inadempimento, onde rientrano nella materia contrattuale sia l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, sia l'azione di condanna all'adempimento, sia l'azione diretta ad accertare l'inesistenza del diritto in altri termini vantato dalla controparte fuori dal giudizio. (Nella specie, le S.U., in base al richiamato principio, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione ad un'azione, intentata da una società italiana, attinente all'inopponibilità nei suoi confronti della cessione di crediti effettuata da una società fornitrice estera a due banche straniere per omessa notificazione all'attrice del c.d. Master Agreement, tra le parti intervenuto, sul presupposto che tale adempimento avrebbe dovuto essere effettuato in Italia).

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)