Sez. 1, Sentenza n. 3042 del 18/08/1976 (Rv. 381820 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - ESENZIONE FISCALE EX LEGGE N 729 DEL 1961 - CONTRATTI DI SUBAPPALTO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - APPROVAZIONE DELLA PA O DEL CONCESSIONARIO - NECESSITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - ESENZIONE FISCALE EX LEGGE N 729 DEL 1961 - CONTRATTI DI SUBAPPALTO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - APPROVAZIONE DELLA PA O DEL CONCESSIONARIO - NECESSITA.*
Al fine di stabilire se uno o piu contratti di subappalto possano godere del beneficio fiscale previsto dall'art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729, occorre accertare se i contratti stessi risultino approvati dalla pa ovvero dall'ente pubblico o privato che abbia ottenuto la concessione dell'esecuzione dei lavori a norma dell'art 2 della citata legge. (Conf 2974/75, mass n 377067; (Conf 2506/74, mass n 370948).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)