Sez. 1, Sentenza n. 2506 del 18/09/1974 (Rv. 370948 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI DI STRADE ED AUTOSTRADE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - ESTENSIONE AI CONTRATTI DI SUBAPPALTO NON AUTORIZZATI DALLA PA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI DI STRADE ED AUTOSTRADE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - ESTENSIONE AI CONTRATTI DI SUBAPPALTO NON AUTORIZZATI DALLA PA - ESCLUSIONE.*
Le agevolazioni fiscali (nella specie esenzione dall'imposta di registro) concesse dall'art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729, su tutti gli Atti e contratti occorrenti per l'attuazione della legge (costruzioni stradali ed autostradali) non si estendono ai contratti di subappalto non autorizzati dall'amministrazione, poiche il rapporto di occorrenza deve essere valutato anche alla stregua della disciplina giuridica dei contratti di appalto e di subappalto di opere pubbliche e, tenuto conto che l'art 339 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all F fa divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte l'opera assunta senza l'approvazione dell'autorita competente, si deve escludere che il contratto di subappalto, quando non sia stato preventivamente autorizzato, possa considerarsi un atto o contratto che conferisca al raggiungimento della finalita della legge 24 luglio 1961, n 729. (V 611'72, mass n 356660).*
Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)