Sez. 1, Sentenza n. 968 del 18/02/1989 (Rv. 461951 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL MINISTRO PER L'INTERNO - ESCLUSIONE.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL MINISTRO PER L'INTERNO - ESCLUSIONE.*
In tema di contravvenzioni depenalizzate, il ministero dell'interno non è legittimato a proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza emessa dal pretore nel giudizio di opposizione ad ingiunzione emessa dal prefetto, perché l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 869 considera l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, il prefetto, ancorché si tratti di ufficio amministrativo periferico, come parte necessaria del giudizio ed esclusivamente legittimata dal lato passivo, sicché a questa sola spetta la legittimazione ad impugnare la decisione, che definisce il giudizio, in deroga alle norme sulla rappresentanza processuale dello stato e dei suoi organi contenute nella legge 25 marzo 1958 n. 260. (V 4544/87, mass n 453238, sulla prima parte della massima; (V 1979/87, mass n 451275, sulla prima parte della massima).*
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)