Sez. 3 - , Sentenza n. 31007 del 30/11/2018 (Rv. 651941 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Morte di un militare in servizio - Danno non patrimoniale spettante "iure proprio" ai familiari - Liquidazione - Indennizzo erogato ai familiari della vittima del dovere - "Compensatio lucri cum damno" - Configurabilità - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
In caso di morte di un militare in servizio, a seguito di patologia contratta a causa dell'inquinamento ambientale radioattivo da uranio impoverito cui era stato sottoposto durante una missione internazionale, dal risarcimento del danno non patrimoniale liquidato "iure proprio" ai suoi familiari deve essere detratto, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", l'indennizzo già erogato agli stessi familiari in conseguenza del decesso del congiunto, trattandosi di una forma di tutela avente finalità compensativa ed essendo posto a carico del medesimo soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1241, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 565 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 258 CORTE COST., DPR 07/07/2006 num. 243 art. 5, DPR 15/03/2010 num. 90 art. 1082
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)