Sez. 1 - , Ordinanza n. 5841 del 09/03/2018 (Rv. 647434 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Operatività - Condizioni - Derivazione diretta del lucro e del danno dallo stesso fatto - Vantaggio meramente occasionato dall’illecito - Esclusione - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" - sancito dall'art. 1241 c.c. in relazione ai successivi artt. 1223 e 2043 - opera solo quando il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, ossia quando l'incremento patrimoniale che il danneggiato ottiene sia una conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito che cagiona il danno ma non anche quando il vantaggio, del cui valore economico si chieda l'imputazione in conto al valore economico del pregiudizio, derivi non dal suddetto comportamento illecito, ma da circostanze ad esso del tutto estranee. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso l'operatività della compensazione tra il danno prodotto ad un ente pubblico a seguito del crollo di un edificio interessato da lavori di ristrutturazione ed il vantaggio conseguito dal medesimo ente per l'adibizione dell'area di sedime di detto fabbricato a parcheggio comunale a pagamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)