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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1002 del 16/01/2019 (Rv. 652093 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Partecipazione ad una missione di natura militare – Adempimento di un dovere di ufficio – Contrazione di una grave malattia - Diritto al risarcimento del danno - Cumulo con l'indennizzo a titolo di speciale elargizione di cui alla legge n. 244 del 2007 - Possibilità di compensare le somme versate a titolo di indennizzo con quelle dovute a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - Esistenza - Criteri – Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652093-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Nel caso in cui un militare, a seguito dell'esposizione all'uranio impoverito durante una missione internazionale, abbia contratto una patologia tumorale, dal risarcimento del danno deve essere detratto, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", l'indennizzo già erogatogli ai sensi dell'art. 2, commi 78 e 79, della l. n. 244 del 2007 ("ratione temporis" applicabile), trattandosi di una elargizione avente finalità compensativa ed essendo posta a carico del medesimo soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 78, DPR 03/03/2009 num. 37 art. 2, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 1, Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)