Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 07/02/1998 (Rv. 512374 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE | Operatività relativamente ad una ragione creditoria già prescritta - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE
Il principio secondo cui la compensazione può operare anche relativamente ad una ragione creditoria già prescritta (art. 1242 comma secondo cod. civ.) non è applicabile alla compensazione giudiziale, potendo questa aver luogo soltanto "ope iudicis", con la conseguenza che l'effetto dell'estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza non può verificarsi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)