diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1211 del 10/05/1966 (Rv. 322430 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - PRESCRIZIONE DI UNO DEI DUE DEBITI - COMPENSAZIONE GIUDIZIALE.*
Stato
decisa il 1966-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322430-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - PRESCRIZIONE DI UNO DEI DUE DEBITI - COMPENSAZIONE GIUDIZIALE.*

Il principio sancito dall'art. 1242, 2 comma, cod. civ. - secondo cui la prescrizione di uno dei due crediti non impedisce di eccepire la compensazione se la prescrizione non era compiuta quando si e verificata la coesistenza dei due debiti - non si applica alla compensazione giudiziale, perche, potendo questa aver luogo soltanto ope judicis, lo effetto della Estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza non puo mai verificarsi. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)