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Sez. 2, Sentenza n. 6003 del 12/11/1981 (Rv. 416790 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - QUESTIONI CONNESSE CON QUELLE ESPRESSAMENTE DEDOTTE NEI MOTIVI E COSTITUENTI UN NECESSARIO ANTECEDENTE LOGICO E GIURIDICO DI ESSE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416790-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - QUESTIONI CONNESSE CON QUELLE ESPRESSAMENTE DEDOTTE NEI MOTIVI E COSTITUENTI UN NECESSARIO ANTECEDENTE LOGICO E GIURIDICO DI ESSE - INCLUSIONE.*

La specificazione dei motivi, in Sede di gravame, serve soltanto a fissare l'estensione dell'impugnazione, in quanto il giudizio di appello resta circoscritto nei limiti della devoluzione, oltre i quali si Forma il giudicato, ma non nell'ambito della censura proposta, sicché rientrano nel thema decidendum sottoposto all'esame del giudice d'appello, pur se non specificamente prospettate, anche le questioni direttamente connesse costituenti un necessario antecedente logico e giuridico di quelle espressamente dedotte nei motivi di appello; ciò a fortiori se, riproponendo in appello tutte le domande già sottoposte al primo giudice, la parte mostra di volersi dolere della decisione nella sua interezza. (V 938/79, mass n 397105; (V 2617/72, mass n 360164; (V 2173/65, mass n 314118).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)