Sez. 1, Sentenza n. 5322 del 09/08/1983 (Rv. 430239 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - REQUISITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - REQUISITI.*
Ai fini della specificità dei motivi dell'appello, che è un mezzo di gravame rivolto ad ottenere non il controllo della decisione di primo grado, bensì una nuova pronunzia sul diritto fatto valere con la domanda originaria, è sufficiente che l'enunciazione delle censure sia tale da delimitare l'ambito del riesame richiesto, in modo che sia possibile individuare con chiarezza e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame da parte del giudice della impugnazione, e pertanto, quando l'appellante intenda investire integralmente la sentenza di primo grado, la globalità dell'atto di appello implica un'attenuazione dell'Onere della specificazione dei motivi, purché non sussistano dubbi sulla volontà dell'appellante medesimo di censurare in toto le statuizioni sfavorevoli contenute nella pronunzia, devolvendone complessivamente il riesame al giudice di secondo grado. (Conf 6608/81, mass n 417464; (Conf 6003/81, mass n 416790; (Conf 5425/81, mass n 416133; (Conf 2199/81, mass n 412939; (Conf 1824/81, mass n 412513; (Conf 938/79, mass n 397105).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)