Sez. U, Sentenza n. 4588 del 10/12/1976 (Rv. 383336 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO JUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - TERMINE PER LA CHIAMATA - TERMINE IDONEO - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO JUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - TERMINE PER LA CHIAMATA - TERMINE IDONEO - CONDIZIONI.*
Al fine della validita del provvedimento che dispone la chiamata in causa di un terzo (anche per l'integrazione del contraddittorio) nonche della validita della chiamata medesima nel termine assegnato, non e richiesta la fissazione di un termine non inferiore a quello previsto per la comparizione del convenuto, essendo sufficiente che lo stesso, tanto se fissato con riferimento all'udienza di comparizione, quanto se fissato con decorso dalla comunicazione del provvedimento, sia idoneo, in relazione al caso concreto, a garantire al chiamato un congruo intervallo per la difesa e Costituzione in giudizio. (V 984/70, mass n 346468; (V 2191/68, mass n 334380; (V 3391/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 270, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)