Sez. 1, Sentenza n. 7154 del 10/05/2012 (Rv. 622336 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Determinazione dell'indennità di esproprio - Statuizione del tribunale concernente anche altre questioni - Impugnazione - Riproposizione della domanda di determinazione dell'indennità - Competenza della Corte di appello come giudice in unico grado - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
La Corte di appello, adita in sede di impugnazione delle statuizioni del tribunale aventi ad oggetto sia la determinazione dell'indennità di espropriazione sia altre questioni, è competente a liquidare l'indennità, in quanto giudice in unico grado, previa riproposizione della relativa domanda, non essendo rilevante stabilire se il tribunale avesse o meno avuto competenza al riguardo.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)