Sez. L, Sentenza n. 7206 del 07/04/2005 (Rv. 580988 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Personale dipendente dai concessionari delle gestioni del servizio di riscossione dei tributi, già dipendente delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette - Diritto al trattamento economico più favorevole previsto dal CCNL (o dal contratto aziendale) applicato dal concessionario ai propri dipendenti - Configurabilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 122 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il rapporto di lavoro dei dipendenti transitati dalle precedenti esattorie comunali alla società concessionaria, che ad esse sia subentrata nella riscossione dei tributi, deve essere disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, o dal contratto aziendale, applicato dalla società concessionaria agli altri dipendenti già esistenti prima del loro ingresso, e non dal contratto applicato dall'ente di provenienza, qualora il trattamento economico corrisposto dal concessionario ai dipendenti sia più vantaggioso di quello fruito dai lavoratori presso i precedenti datori di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 28/01/1988 num. 43 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)