Sez. L, Sentenza n. 4152 del 16/06/1983 (Rv. 429108 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI - FATTORI ESTRINSECI E SOGGETTIVI - RILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI - FATTORI ESTRINSECI E SOGGETTIVI - RILEVANZA - LIMITI.*
Nella Determinazione del grado di riduzione della capacità di guadagno, il giudice del merito è tenuto a valutare, in via sussidiaria, anche i fattori estrinseci (luogo di svolgimento del lavoro, richiesta ed offerta di esso, possibilità di concorrenza di forze valide ecc.) nonché quelli soggettivi (sesso, età, attitudini, grado di cultura, esperienza professionale, adattabilità a possibili lavori ecc.), tranne i casi estremi in cui le infermità e le affezioni accertate già incidano sulla capacità lavorativa in misura tale da coprire totalmente il limite pensionabile o, per la loro esiguità, riducano la detta capacità in misura tanto lieve, e quindi tanto lontana dalla soglia di pensionabilità, che la differenza non possa essere in ogni caso colmata. (V 4527/81, mass n 415234; (V 1884/81, mass n 412571; (V 1685/79, mass n 398034).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)