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Sez. L, Sentenza n. 5852 del 08/10/1983 (Rv. 430700 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ GUADAGNO - RIDUZIONE - RIFERIMENTO AI FATTORI SOGGETTIVI ED AMBIENTALI - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430700-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ GUADAGNO - RIDUZIONE - RIFERIMENTO AI FATTORI SOGGETTIVI ED AMBIENTALI - NECESSITÀ - LIMITI.*

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di Invalidità, nella Determinazione della riduzione della capacità di guadagno occorre tener conto non soltanto dei fattori biologici incidenti sulla riduzione della capacità lavorativa, ma anche dell'influenza degli altri fattori, soggettivi ed ambientali, concorrenti nella formazione della capacità di guadagno. Solo quando le malattie dell'assicurato siano scarsamente incidenti sulla capacità lavorativa, che nel gioco dei fattori componenti la capacità di guadagno assume carattere preminente, può divenire inutile l'esame di tali elementi estrinsechi, soggettivi ed oggettivi, in quanto questi sarebbero comunque inidonei ad annullare l'ampia differenza esistente tra la misura della riduzione della capacità lavorativa e la soglia invalidante. (V 4152/83, mass n 429108; (V 3677/83, mass n 428578; (V 904/82, mass n 418755; (V 5603/81, mass n 416330).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)