Sez. L, Sentenza n. 5935 del 12/10/1983 (Rv. 430761 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI SOGGETTIVI ED AI FATTORI ESTRINSECI - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI SOGGETTIVI ED AI FATTORI ESTRINSECI - CONDIZIONI.*
In tema di pensione di Invalidità, la considerazione degli elementi soggettivi e dei fattori estrinseci (come luogo e modalità dell'attività di lavoro prestata), che, unitamente alle condizioni fisio-psichiche, direttamente incidenti sulla capacità di lavoro, concorrono nella Determinazione della capacità di guadagno, deve essere necessariamente effettuata soltanto se le infermità accertate, nella loro globale valutazione, riducano la capacità di lavoro in misura prossima alla percentuale prevista per il riconoscimento del diritto al pensionamento di Invalidità. (V 4152/83, mass n 429108; (V 3677/83, mass n 428578; (V 1077/83, mass n 425865; (Conf 904/82, mass n 418755).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)