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Sez. 2, Sentenza n. 11987 del 18/02/2016 Cc. (dep. 22/03/2016) Rv. 266681 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Applicabilità al partecipe di associazione per delinquere "semplice" - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266681-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7, D.L. 13 Maggio 1991 n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile con riferimento alla condotta del partecipe di un'associazione per delinquere "semplice" che svolga una funzione strumentale ed agevolatrice a vantaggio di un'associazione per delinquere di tipo mafioso. (Fattispecie in cui la circostanza aggravante è stata applicata al partecipe di un gruppo organizzato, che, in esecuzione di un condiviso programma criminoso finalizzato alla commissione di una pluralità di delitti connessi all'esercizio abusivo di attività di giochi e scommesse, agendo sotto le direttive di personaggio di vertice di un'associazione mafiosa ed avvalendosi della forza intimidatrice scaturente dal sodalizio criminoso collegato, perseguiva lo scopo di consentire alla cosca di infiltrarsi in maniera determinate nel settore dei giochi e delle scommesse on line).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 203 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)