Sez. 6, Sentenza n. 29311 del 03/12/2014 Ud. (dep. 09/07/2015) Rv. 264082 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante ex art. 7 del D.L. n. 203 del 1991 - Finalità di agevolazione di organizzazione mafiosa - Movente esclusivo o dominante di favorire la cosca - Necessità - Esclusione - Semplice accettazione del vantaggio per la cosca quale conseguenza della propria condotta - Sufficienza - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, nella sua forma agevolativa, è configurabile anche quando lo scopo di favorire il gruppo criminale costituisce un movente solo concorrente dell'azione criminosa, mentre non è sufficiente che il risultato di vantaggio per la cosca si ponga esclusivamente come una conseguenza accettata della condotta. (Nella specie, relativa al delitto di corruzione contestato ad un sottufficiale dei Carabinieri per aver rivelato notizie su indagini in corso e aver prestato consulenze su come eludere queste ultime, a fronte della dazione di danaro ed altri beni, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva motivato la sussistenza dell'aggravante sulla sola base della consapevolezza, in capo all'agente, della caratura criminale del suo interlocutore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)