Sez. 5, Sentenza n. 11101 del 04/02/2015 Ud. (dep. 16/03/2015) Rv. 262713 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante ex art. 7 del D.L. n. 203 del 1991 - Finalità di agevolazione di organizzazione mafiosa - Perseguimento da parte dell'agente di un vantaggio proprio - Configurabilità - Condizioni.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile anche nel caso in cui l'agente persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 203 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)