Sez. 5, Sentenza n. 18337 del 31/08/2007 (Rv. 601115 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Domanda nuova - Nozione - Adesione al condono nel corso del giudizio di primo grado - Eccezione di estinzione del processo - Formulazione in grado d'appello - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, costituisce domanda nuova, improponibile in grado di appello ex art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (norma che ricalca l'art. 345 cod. proc. civ.), la pretesa fondata sulla presentazione della domanda di condono, fatta valere per la prima volta in appello, nonostante tale fatto costitutivo del diritto si fosse verificato in pendenza del giudizio di primo grado, integrando detta ipotesi mutamento della "causa petendi", nonchè del "petitum", in quanto il contribuente chiede la cessazione della materia del contendere, in luogo dell'iniziale richiesta di ottenere l'annullamento dell'atto impositivo impugnato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 1, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 39, Legge 30/12/1998 num. 146 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)