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Sez. 3, Sentenza n. 4291 del 17/11/1976 (Rv. 382995 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - PROVA DELLA COLPEVOLEZZA E DEL NESSO CAUSALE - ONERE DEL DEBITORE - INADEGUATA DIFESA DEL CREDITORE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO DA TERZI - INFLUENZA DELLA NEGLIGENZA SULL'ESITO DEL GIUDIZIO E SULL'AMMONTARE DEL CREDITO - PROVA - ONERE DEL DEBITORE.*
Stato
decisa il 1976-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382995-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - PROVA DELLA COLPEVOLEZZA E DEL NESSO CAUSALE - ONERE DEL DEBITORE - INADEGUATA DIFESA DEL CREDITORE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO DA TERZI - INFLUENZA DELLA NEGLIGENZA SULL'ESITO DEL GIUDIZIO E SULL'AMMONTARE DEL CREDITO - PROVA - ONERE DEL DEBITORE.*

Il debitore, al fine di invocare una riduzione della propria obbligazione per fatto del creditore, ai sensi dell'art 1227 cod civ, deve dimostrare non solo la colpevolezza della condotta del creditore stesso, ma anche il nesso causale fra quella condotta e le conseguenze pregiudizievoli che si pretendono da essa derivate. Ne deriva che, ove detto comportamento colposo del creditore consista nel non essersi adeguatamente difeso, in un giudizio contro di lui promosso da terzi ed incidente sull'ammontare del credito, spetta al debitore, al fine indicato, di provare che tale negligenza abbia avuto influenza sull'esito del giudizio. (V 46/72, mass n 355727).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)