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Sez. 2, Sentenza n. 11406 del 12/11/1998 (Rv. 520633 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Domanda di adempimento - Eccezione di nullità, in primo e secondo grado, per difetto di forma scritta - Ricorso in Cassazione per omesso rilievo del giudice di appello, d' ufficio, di nullità per mancanza di copertura finanziaria (art. 284 R.D. 383/1934), emergente dagli atti - Inammissibilità - Fatto nuovo, implicante diverso tema di indagine e decisione.
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520633-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

Il ricorso in Cassazione per non esser stata rilevata d'ufficio, in violazione dell'art. 1421 cod. civ., dal giudice di secondo grado la nullità di un contratto con il Comune, malgrado la mancanza di specificazione, emergente dagli atti, della spesa occorrente e della copertura finanziaria nel capitolo di bilancio, prescritta a pena di nullità dall'art. 284 R.D. 3 marzo 1934 n. 383, è inammissibile se in primo e secondo grado la nullità di tale contratto, di cui la controparte aveva chiesto l'adempimento, era stata eccepita per violazione delle norme sul requisito, "ad substantiam", della forma scritta, perché la rilevabilità d'ufficio di una nullità va coordinata con il principio della domanda, che non può fondarsi, per la prima volta in Cassazione, su un fatto nuovo, implicante un diverso tema di indagine e di decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 284, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)