diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3215 del 09/10/1975 (Rv. 377330 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI - VERSAMENTI UNA TANTUM IN FORZA DI LEGGI O CONTRATTI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGEZIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377330-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI - VERSAMENTI UNA TANTUM IN FORZA DI LEGGI O CONTRATTI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGEZIONE.*

Le somme versate dal datore di lavoro ai dipendenti una tantum con carattere cioe di eccezionalita e non di continuita o periodicita, trovano pur sempre causa nella controprestazione lavorativa dei dipendenti medesimi, quando siano corrisposte in esecuzione di obblighi posti dalla legge o dai contratti e, quindi, non a titolo di mera gratificazione od elargizione dettata da spirito di liberalita o benevolenza; nella prima di dette ipotesi, pertanto, tali somme configurano elementi della retribuzione, ai sensi dell'art 27 del DPR 30 maggio 1955 n 797 (tu sugli assegni familiari) e, conseguentemente, vanno soggette alla contribuzione previdenziale obbligatoria, ancorche corrisposte prima dell'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969 n 153 (la quale, con l'art 12, ha espressamente escluso dalla retribuzione imponibile le gratificazioni una tantum a titolo di liberalita, solo se non collegate nemmeno indirettamente, al rendimento dei lavoratori ed all'andamento della azienda). (V 3200/72, mass n 360989).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 6, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)