Sez. L, Sentenza n. 3523 del 09/04/1987 (Rv. 452509 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - FUNZIONARIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - CONDIZIONI - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA ESECUTIVA - INTERPRETAZIONE NEL SENSO DELLA NON EQUIPARABILITÀ DELLA FIRMA SOCIALE, RICHIESTA AI FINI DI DETTA ATTRIBUZIONE, ALLA FIRMA DEL COSIDDETTO BENESTARE BANCARIO - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - FUNZIONARIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - CONDIZIONI - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA ESECUTIVA - INTERPRETAZIONE NEL SENSO DELLA NON EQUIPARABILITÀ DELLA FIRMA SOCIALE, RICHIESTA AI FINI DI DETTA ATTRIBUZIONE, ALLA FIRMA DEL COSIDDETTO BENESTARE BANCARIO - LEGITTIMITÀ.*
È immune da vizi di motivazione la pronuncia del giudice del merito che - facendo applicazione della contrattazione collettiva del settore del credito - abbia ritenuto che la firma del cosiddetto benestare bancario non possa essere qualificata come "firma sociale", quale prevista dalla suddetta normativa come requisito sufficiente (al pari della proposizione ad agenzie di maggiore importanza e dell'espresso conferimento del grado) per l'attribuzione della qualifica di funzionario - qualifica che trova la sua definizione, non già nella legge, ma unicamente nella contrattazione collettiva - in considerazione del fatto che la stessa - essendo limitata ad una sola categoria di Atti e consistendo in una mera attestazione dei presupposti di congruità di determinate operazioni bancarie - non costituiva espressione di un potere di rappresentanza dell'istituto di credito, né di una facoltà dispositiva degli interessi aziendali. (Conf 1311/86, mass n 444749).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)