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Sez. L, Sentenza n. 1311 del 01/03/1986 (Rv. 444749 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA QUALIFICA - FIRMA DEL COSIDDETTO BENESTARE BANCARIO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444749-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA QUALIFICA - FIRMA DEL COSIDDETTO BENESTARE BANCARIO - INSUFFICIENZA.*

È immune da vizi di motivazione la pronuncia del giudice del merito che - facendo applicazione della contrattazione collettiva del settore del credito - abbia ritenuto che la firma del cosiddetto benestare bancario non possa essere qualificata come "firma sociale", quale prevista dalla suddetta normativa come requisito sufficiente (al pari della preposizione ad agenzie di maggiore importanza e dell'espresso conferimento del grado) per l'attribuzione della qualifica di funzionario - qualifica che trova la sua definizione, non già nella legge, ma unicamente nella contrattazione collettiva - in considerazione del fatto che la stessa - essendo limitata ad una sola categoria di Atti e consistendo in una mera attestazione dei presupposti di congruità di determinate operazioni bancarie - non costituiva espressione di un potere di rappresentanza dell'istituto di credito, né di una facoltà dispositiva degli interessi aziendali. (V 4556/84, mass n 436454; (V 7568/83, mass n 432163).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)