Sez. L, Sentenza n. 752 del 07/02/1989 (Rv. 461787 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - FUNZIONARI - DI BANCA - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - FIRMA DEL COSIDDETTO BENESTARE BANCARIO - INSUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - FUNZIONARI - DI BANCA - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - FIRMA DEL COSIDDETTO BENESTARE BANCARIO - INSUFFICIENZA.*
È incensurabile in Sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione immune da vizi e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, la pronuncia del giudice del merito che, alla stregua della contrattazione collettiva del personale delle aziende di credito, abbia escluso l'equiparabilità della firma del cosiddetto benestare bancario (richiesto per determinate operazioni valutarie) alla firma sociale richiesta da detta disciplina ai fini dell'attribuzione della qualifica (di definizione non legislativa ma contrattuale) di funzionario, avendo rilevato che, mentre tale firma sociale implica la manifestazione di un potere di rappresentanza totale (o - rectius - generale) esercitato in via continuativa, la firma del cosiddetto benestare è invece limitata ad una sola categoria di Atti, aventi natura non negoziale. (Conf 3523/87, mass n 452509; (Conf 2551/87, mass n 451700; (Conf 1311/86, mass n 444749).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)