Sez. L, Sentenza n. 1931 del 03/04/1979 (Rv. 398329 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - PENSIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - PENSIONE - DECORRENZA.*
A norma dell'art 18 DPR 27 aprile 1968 n 488, secondo cui, ove l'invalidita non sussista al momento della presentazione della domanda di pensione, la pensione medesima deve essere corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si e perfezionato il relativo diritto, e necessario, al fine di individuare la data di decorrenza della pensione, accertare il momento in cui l'assicurato e divenuto realmente invalido nella misura stabilita dalla legge perche si abbia diritto alla pensione; e tale momento, che e quello del verificarsi dell'evento, non puo essere confuso col momento dell'indagine tecnica diretta ad accertarne la sussistenza, ne, tanto meno, con quello del deposito della relazione scritta, che e atto di mera comunicazione dei praticati accertamenti. (Conf 2367/77, mass n 386081; (Conf 482/76, mass n 379140).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)