diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 20927 del 27/10/2005 (Rv. 584653 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Cause di valore non superiore a 1.100, 00 euro - Decisione - Rispetto dei principi informatori della materia - Necessità - Violazione - Ricorso per cassazione per violazione di legge - Fattispecie in tema d'individuazione del luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici.
Stato
decisa il 2005-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584653-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

In tema di giudizio di equità, tra i principi informatori della materia, ai quali il giudice di pace è vincolato ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. - nel testo risultante dalla pronuncia di parziale illegittimità costituzionale emessa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 206 del 2004 - e la cui violazione è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., non rientrano le norme che, in deroga alla regola generale di cui all'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo cui le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro devono essere adempiute presso il domicilio del creditore, prevedono che il pagamento dei crediti pecuniari vantati nei confronti di enti pubblici debba aver luogo presso il domicilio del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)