Sez. L, Sentenza n. 5024 del 14/10/1985 (Rv. 442358 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - POTERE DISCIPLINARE E GERARCHICO - INCOMPATIBILITÀ CON MARGINI DI AUTONOMIA, DI INIZIATIVA E DI DISCREZIONALITÀ DEL DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - POTERE DISCIPLINARE E GERARCHICO - INCOMPATIBILITÀ CON MARGINI DI AUTONOMIA, DI INIZIATIVA E DI DISCREZIONALITÀ DEL DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*
La natura subordinata del rapporto di lavoro non implica necessariamente che il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, né che risulti continua e stringente la vigilanza sull'attività svolta dal lavoratore, ben potendosi realizzare l'assoggettamento, implicito nel concetto di subordinazione, attraverso direttive dettate dal datore di lavoro in via programmatica. Conseguentemente l'esistenza di un potere disciplinare e gerarchico non è esclusa da eventuali margini, più o meno ampi, di autonomia, di iniziativa e di discrezionalità dei quali goda il dipendente giacché la continua dedizione funzionale delle sue energie lavorative al risultato caratterizzante l'impresa ben può postulare di per sè sola l'esistenza ed il riconoscimento del potere disciplinare e gerarchico del datore di lavoro. (nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto la natura subordinata della prestazione lavorativa svolta da un medico di guardia secondo orari e turni predeterminati dal datore di lavoro e con un corrispettivo fisso). (V 3011/85, mass n 440723; (V 4422/84, mass n 436319; (V 4036/84, mass n 436010; (V 1152/82, mass n 419034; (V 324/70, mass n 345200).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)