diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 388 del 16/01/1981 (Rv. 410853 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - DEDUZIONE - TERMINE - CONTROVERSIA DI LAVORO INTRODOTTA CON RITO ORDINARIO - DEDUZIONE NELLA COMPARSA DI RISPOSTA - NECESSITA - DEPOSITO DELLA COMPARSA AVVENUTO ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - DISCIPLINA EX ART 38 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410853-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - DEDUZIONE - TERMINE - CONTROVERSIA DI LAVORO INTRODOTTA CON RITO ORDINARIO - DEDUZIONE NELLA COMPARSA DI RISPOSTA - NECESSITA - DEPOSITO DELLA COMPARSA AVVENUTO ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - DISCIPLINA EX ART 38 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*

La normativa circa le modalita ed il termine per la deducibilita dell'eccezione di incompetenza, disposta dal primo comma dell'art 428 (nuovo testo) cod proc civ, sebbene appaia dettata solo per l'ipotesi di causa introdotta con rito speciale, e applicabile anche alle controversie di lavoro introdotte con rito ordinario, sicche pure in questa ipotesi, nel caso d'incompetenza per materia, l'eccezione relativa deve - in deroga al disposto del primo comma dell'art 38 cod proc civ - essere sollevata dalla parte convenuta nella comparsa di risposta (corrispondente alla memoria difensiva ex art 416 cod proc civ, come l'udienza di cui all'art 183 corrisponde, almeno in parte, a quella prevista dall'art 420 citato). L'operativita di detto limite e, peraltro, esclusa ove il procedimento di primo grado ed in ispecie il deposito della comparsa di risposta abbia avuto luogo anteriormente all'entrata in vigore, avvenuta prima della conclusione del giudizio di primo grado, della disciplina introdotta dalla legge n 533 del 1973, nel qual caso la facolta di sollevare l'eccezione predetta secondo la normativa ex art 38 cod proc civ permane, sempre nel limite invalicabile del giudizio di primo grado. (V 3979/75, mass n 378265; (contra 5958/79, mass n 402637; (contra 419/79, mass n 396535; (contra 3260/77, mass n 386799; (contra 2593/77, mass n 386294; (contra 1929/77, mass n 385646).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)