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Sez. 3, Sentenza n. 419 del 19/01/1979 (Rv. 396535 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - TERMINI - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1979-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396535-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - TERMINI - PRESUPPOSTI.*

La norma dell'art 428 cod proc civ secondo cui, allorquando una causa relativa ai rapporti di cui all'art 409 cod proc civ sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza puo essere eccepita dal convenuto solo nella memoria difensiva di cui all'art 416 cod proc civ, ovvero rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre l'udienza di cui all'art 420 cod proc civ, presuppone una causa iniziata secondo il rito del lavoro, e, sebbene rechi un titolo formulato in termini generali, si collega principalmente, se non esclusivamente, alla nuova disciplina della Competenza territoriale, introdotta dall'art 413 cod proc civ, e non a quella per materia, regolata dall'art 38 cod proc civ. (V 1929/77, mass n 385646).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)