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Sez. 1, Sentenza n. 4441 del 25/11/1976 (Rv. 383154 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - REVISIONE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPUGNAZIONE - TERMINI - DECORRENZA - OMESSA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AD UNA DELLE PARTI - IMPUGNAZIONE PROMOSSA DALL'ALTRA - RICORSO CONTENUTO NELLA MEMORIA DIFENSIVA PRESENTATA IN TALE PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE - TEMPESTIVITA.*
Stato
decisa il 1976-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383154-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - REVISIONE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPUGNAZIONE - TERMINI - DECORRENZA - OMESSA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AD UNA DELLE PARTI - IMPUGNAZIONE PROMOSSA DALL'ALTRA - RICORSO CONTENUTO NELLA MEMORIA DIFENSIVA PRESENTATA IN TALE PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE - TEMPESTIVITA.*

Il termine di dieci giorni per impugnare il provvedimento con il quale il tribunale in camera di consiglio, a norma dell'art 9 della legge n 898 del 1970, ha deciso sull'istanza di revisione delle Disposizioni relative alla misura e alle modalita dell'assegno posto a carico di uno dei coniugi con la sentenza che ha pronunziato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quale che sia la Forma in concreto rivestita da tale provvedimento, decorre dalla data della sua notificazione, trattandosi di provvedimento dato nei confronti di piu parti. Pertanto non puo ritenersi tardivo il ricorso proposto dalla parte che non aveva ricevuto notificazione alcuna e presentato in Forma di memoria nel procedimento di impugnazione promosso tempestivamente dall'altra parte. (nella specie il tribunale aveva deciso in camera di consiglio con sentenza e non con decreto motivato. Il reclamo era stato presentato da una sola parte, mentre l'altra aveva depositato tardivamente una memoria, sostenendo trattarsi di appello incidentale tardivo. La suprema Corte, affermando che la tempestivita del reclamo deve essere stabilita con riferimento alla data di notificazione del provvedimento impugnato, che nella specie era mancata, ha formulato il principio enunciato dalla massima che precede).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)