Sez. 1, Sentenza n. 5029 del 09/06/1987 (Rv. 453633 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - TERRENI SOGGETTI A RIFORMA - IN GENERE - DIRITTO DI SUBINGRESSO NEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE - PROVVEDIMENTO RELATIVO DEL TRIBUNALE EMESSO NEI CONFRONTI DI PIÙ PARTI - IMPUGNAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI - DECORRENZA - RECLAMO PROPOSTO OLTRE IL DECIMO GIORNO DALLA COMUNICAZIONE DELLA CANCELLERIA MA PRIMA DEL TERMINE ANNUALE - TEMPESTIVITÀ.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - TERRENI SOGGETTI A RIFORMA - IN GENERE - DIRITTO DI SUBINGRESSO NEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE - PROVVEDIMENTO RELATIVO DEL TRIBUNALE EMESSO NEI CONFRONTI DI PIÙ PARTI - IMPUGNAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI - DECORRENZA - RECLAMO PROPOSTO OLTRE IL DECIMO GIORNO DALLA COMUNICAZIONE DELLA CANCELLERIA MA PRIMA DEL TERMINE ANNUALE - TEMPESTIVITÀ.*
Il termine di dieci giorni per impugnare il provvedimento (nella specie emesso in Forma di sentenza), con il quale il tribunale ha deciso, a norma dell'art. 7 della legge 29 maggio 1967 n. 379, in merito all'individuazione del soggetto cui spetta il subingresso nel rapporto di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, a norma dell'art. 739 cod. proc. civ. decorre, quando il provvedimento è emesso nei confronti di più parti, della data della notificazione. Pertanto, deve ritenersi tempestivo il reclamo proposto contro il provvedimento oltre il decimo giorno dalla comunicazione, a cura del cancelliere, del suo deposito in cancelleria, ma prima del termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ.. (V 1982/87, mass n 451278; (V 3080/85, mass n 440772; (V 5521/83, mass n 430453; (V 4441/76, mass n 383154; (V 1293/73, mass n 363889).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)