diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2835 del 23/03/1987 (Rv. 451951 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO E ISPEZIONE GIUDIZIALE - CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO CON IL RIGETTO DELLA DOMANDA - SPESE - LIQUIDAZIONE OVVERO COMPENSAZIONE DELLE STESSE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451951-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO E ISPEZIONE GIUDIZIALE - CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO CON IL RIGETTO DELLA DOMANDA - SPESE - LIQUIDAZIONE OVVERO COMPENSAZIONE DELLE STESSE - AMMISSIBILITÀ.*

Quando un procedimento di accertamento tecnico preventivo si chiude, a seguito di specifica contestazione della controparte, con il rigetto della domanda, il giudice deve provvedere anche in ordine alla condanna alle spese per il principio della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.) ovvero alla compensazione delle stesse, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ.. (V 6066/83, mass n 400872; (V 3651/80, mass n 407516; (contra 4276/79, mass n 400789).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)