Sez. 1, Sentenza n. 2937 del 29/03/1996 (Rv. 496698 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE | Accertamento tecnico - Chiusura del procedimento con provvedimento di non luogo a provvedere per incompetenza - Spese - Liquidazione con provvedimento successivo - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE
Con riguardo ad un procedimento di accertamento tecnico preventivo conclusosi (prima dell'entrata in vigore dell'art. 74, secondo comma, della legge 26 novembre 1990 n. 353) con un provvedimento di non luogo a provvedere per incompetenza del giudice adito, la liquidazione delle spese deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., con il medesimo provvedimento - d'ufficio, ex art. 59, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, se la parte vittoriosa abbia omesso di presentare la prescritta nota - e non può intervenire successivamente, escludendo il citato art. 91 ogni possibilità di separazione del giudizio sulla domanda da quello sulle spese di causa provocate dalla domanda medesima, ogni qual volta la prima di tali pronuncie, sia pure per ragioni soltanto di rito, sia idonea a definire il processo. (Nella specie, il giudice, decidendo sulla domanda, si era riservato di provvedere successivamente sulle spese della procedura, che erano poi state liquidate sulla base di una parcella depositata, senza che controparte avesse potuto prenderne visione, quando il processo doveva ritenersi ormai concluso. La S.C., adita ex art. 111 Cost., in applicazione dei principi sopra enunciati, ha cassato senza rinvio il provvedimento sulle spese).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legisl. 27/11/1933 num. 1578 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)