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Sez. 3, Sentenza n. 3153 del 25/10/1974 (Rv. 371638 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371638-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La sospensione necessaria del processo si ha solo quando sia imposta da un'espressa norma di legge ovvero quando si e in presenza di un obbiettivo rapporto di pregiudizialita tra due liti, il quale ricorre solo allorche la definizione di una controversia costituisce l'antecedente logico-giuridico della decisione dell'altra; al di fuori di tali presupposti la sospensione del processo ha carattere facoltativo, onde il disporla rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento al riguardo e insindacabile in Sede di legittimita. (Conf 2921'72, mass n 360656; 2056'72, mass n 359240).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)